Il diritto all’accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici. Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (laddove i medesimi dati non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato (in tale ultima ipotesi nei limiti previsti dalla legge a tutela di altri interessi pubblici e/o privati: articolo 5 bis del d.lgs. n. 33/2013). Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Emilia Romagna sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria. La richiesta deve consentire alla struttura di individuare il dato, il documento o l’informazione che si intende acquisire; sono pertanto inammissibili le richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro suscettibile di compromettere il buon funzionamento della struttura sanitaria, la stessa può respingerla per tutelare il buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).
Modalità per la richiesta dell’accesso civico
L’istanza di accesso civico generalizzato di dati, informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione non richiede motivazione.
L’istanza può essere trasmessa secondo le seguenti modalità:
Il legale rappresentante della struttura valuterà la pertinenza della richiesta in rapporto alle attività di pubblico interesse e esprimerà l’accoglimento o il diniego in merito alla richiesta.
Registro degli accessi
Nessuna richiesta pervenuta.